Diritto Bancario
Facciamo tutto il necessario sia
in sede stragiudiziale sia in
quella contenziosa per tentare
di salvare la tua casa, i tuoi
risparmi e la tua dignità di
persona dalla rapacità e dalla
voracità del sistema bancario
italiano.
* Due sono le fasi operative:
quella stragiudiziale, ossia
prima di qualsiasi procedura
esecutiva e quella giudiziale,
ossia quando la banca ha già
agito legalmente contro di voi.
* In entrambi i casi, solo dopo
avere ricevuto l'incarico
scritto come per legge, studiamo
la procedura e verifichiamo
insieme a voi la strategia e la
soluzione praticabile secondo le
vostre capacità finanziarie ed
economiche.
* In seguito ci rivolgiamo alla
banca in sede stragiudiziale per
verificare se sia possibile a
condizioni accettabili per
entrambe le parti una soluzione
transattiva che possa salvare i
vostri diritti permettendovi di
pagare "il giusto".
* In caso di contenzioso con la
banca, agiamo in giudizio nei
modi previsti dalla legge per
arginare, rallentare la
procedura esecutiva della banca:
ovviamente in simile caso è
importante tenere conto dello
stadio raggiunto dalla procedura
esecutiva iniziata dall'istituto
bancario.
Siamo al tuo fianco per tutelare
i tuoi diritti costituzionali,
la tua proprietà, i tuoi
risparmi e la tua famiglia!
I Tuoi Diritti
Qui
puoi leggere quali sono i tuoi
diritti sanciti dalla
costituzione e dalla legge
italiana.
Spetta a voi farli valere,
rifiutando la loro violazione e
combattendo
per l'affermazione dei vostri
diritti!
Solitamente il comportamento
della banca viola i diritti
costituzionali del cittadino
consumatore con particolare
riferimento all’articolo 2;
articolo 3; articolo 41 commi 2
e 3; articolo 42 comma 2 ed
articolo 47 della Costituzione.
Infatti, il combinato disposto
degli articoli summenzionati
determina chiaramente un obbligo
in carico alla Repubblica di
favorire l’accesso alla
proprietà privata e alla
abitazione da parte dei
cittadini e l’uso sociale della
proprietà e, al tempo stesso, la
Costituzione, nel dichiarare la
funzione sociale del risparmio,
determina il diritto
all’abitazione per tutti i
cittadini e al suo acquisto
mediante l’equo accesso al
credito (mutuo).
Spesso la condotta della banca
nega il diritto al risparmio,
all’abitazione e ad un’esistenza
libera ed onesta ad un’intera
famiglia,
rendendone impossibile
l’esistenza.
Il rapporto che s’instaura tra
la banca ed il mutuatario
consumatore deve essere
ricostruito e valutato sempre e
solamente nella logica del
principio costituzionale della
solidarietà sociale
che è il limite esterno d’ogni
diritto, impedendone ogni abuso.
Questi principi costituzionali,
applicati al contratto di
determinano
“integralmente il contenuto o
gli effetti in senso ampliativo
o restrittivo rispetto alla
fisionomia apparente”
del contratto di mutuo (Cfr.
Cass. 20.4.1994 n, 3775, in
Corriere Giuridico,
1994, p. 566).
La banca NON può esercitare la
sua azione contro il cittadino
con estrema discrezionalità
perché la sua azione trova un
LIMITE nel palese contrasto
con l’utilità sociale e con
l’esigenza di tutela delle
libertà costituzionali garantite
nel rispetto del dovere
inderogabile di solidarietà
(Cfr. Articoli 2, 3, 41 comma 2
della Costituzione) che
circoscrivono ogni posizione
soggettiva vietandone l’abuso
(Cfr. Cass. 20.4.1994 n, 3775 in
Corriere Giuridico,
1994, p. 566).
Questa affermazione sottende che
nella composizione d’interessi
in conflitto nell’esecuzione di
un contratto di mutuo questo
deve essere ricostruito
sul dovere di correttezza
professionale e della buona fede
e NON sui MERI DATI DI FATTO
FORMALI!
Il dovere di correttezza e di
buona fede professionale si
giustifica in virtù degli
Articoli 2, 3, 41 comma 2 della
Costituzione i quali “autorizzano
l’interprete a rivedere i
concetti di diritto soggettivo e
di rapporto giuridico che hanno
come premesse i principi
dell’uguaglianza formale”
dell’ordinamento (Cfr. Trib.
Roma, 9/8/2002).
Come Difendersi
Come in tutte le cose più gravi
della vita,
quando affrontate un contenzioso
bancario
è assolutamente necessario
agire subito,
nel più breve tempo possibile:
più si attende peggio è!
Più
si perde tempo prezioso più la
banca potrà portarvi via la
vostra casa, rovinando così la
vostra vita! Di seguito vi
esponiamo sinteticamente quello
che può succedervi.
Quando inizia il contenzioso con
la banca, di norma, la pratica è
affidata ad un istituto
specializzato per il recupero
del credito.
In
questa fase si può tentare un
negoziato per una soluzione
stragiudiziale del contenzioso;
tuttavia non sempre però la
banca accetta di trattare perché
ciò dipende dalle singole scelte
imprenditoriali dell'istituto di
credito.
In
seguito la banca incarica un
avvocato per iniziare il
recupero coattivo del credito
(decreto ingiuntivo) per mezzo
del quale la banca può iniziare
la procedura di pignoramento
ossia procedere all'esproprio
dei vostri beni e della vostra
casa!
In
questo caso dovete rivolgervi ad
un avvocato
specialista in diritto bancario
per fare opposizione nei termini
di legge.
Se i
termini sono scaduti o se la
procedura esecutiva è già
iniziata, si può comunque sempre
tentare di intervenire
giudiziariamente per salvare il
salvabile! Ovviamente tutto
dipende dallo stato di
avanzamento della procedura
esecutiva.
IN
OGNI CASO, non perdete fiducia,
SCRIVETE SUBITO a:
studiolegale@avvocatomorini.it
Che cos'è un Mutuo
Di
seguito potrete leggere delle
brevi considerazioni in materia
di contratto di mutuo, sulla
qualificazione del contratto,
sul metodo di calcolo del mutuo
e soprattutto sulla pattuizione
del prezzo del denaro, ossia la
determinazione del tasso
d'interesse.
La banca usa molto spesso in
modo improprio od arbitrario il
proprio diritto di credito,
violando così il dovere di buona
fede nell’esecuzione del
contratto di MUTUO in suo capo
come previsto dalla legge.
Infatti, l’esercizio di un
qualsiasi diritto come quello di
credito da mutuo ha SEMPRE un
limite INSORMONTABILE nel dovere
di non ledere gli interessi
altrui al di fuori dei limiti
della legittima tutela
dell’interesse proprio e, di
conseguenza,
se ciò non fosse possibile, ne
resterebbe spianata la strada
per giustificare i comportamenti
arbitrari
del banchiere.
Il contratto di mutuo è regolato
dagli artt. 1813 e 1814 cod. civ
e, per gli aspetti legati alla
corresponsione degli interessi,
dagli artt. 820, 1815, 1193,
1194, 1283 e 1284 del cod. civ.,
oltre che dalle norme e le leggi
speciali.
Queste norme riguardano
il calcolo del tasso d’interesse
e della sua base di calcolo;
ci sono, infatti, moltissimi
metodi per la definizione di un
piano d’ammortamento di un mutuo
per un tasso ultralegale.
Per tasso ultralegale s’intende
quel valore costo del denaro
superiore al tasso legale
fissato dalla legge che deve
essere fissato per iscritto cosa
che avviene nell’atto della
stipula di un contratto di
mutuo.
Chi scrive pensa che la
pattuizione degli interessi
ultralegali deve soddisfare la
norma imperativa prevista dall’art.
1284 cod. civ., e DEVE
concernere ed estrinsecare il
tasso effettivamente praticato
dalla banca mediante la
conoscenza del quale i clienti
possono “concretamente”
capire a quali condizioni
obbligarsi.
Il diritto stabilito per il
creditore ex art. 1284 cod. civ.
rispetto all’imputazione del
rimborso del credito NON in ogni
caso può trasformarsi nel
diritto della banca d’usare
degli artifici per incrementare
il tasso d’interesse pattuito ai
sensi dell’articolo 1284 cod.
civ., ossia la remunerazione del
capitale prestato.
Il banchiere dovrebbe
esplicitare al cittadino
consumatore
il costo effettivo del denaro
prestato
sotto forma di TASSO EFFETTIVO.
Secondo l'interpretazione
costante della giurisprudenza
sull'art. 1284 cod. civ., il
tasso ultra legale pattuito ed
esplicitato sul contratto di
mutuo deve essere il TASSO
EFFETTIVO.
Il contratto di mutuo deve
qualificarsi giuridicamente ai
sensi della normativa sulla
trasparenza e a quella
sull’usura il tutto inquadrato
nelle regole di buona fede
(articoli 1175, 1337, 1366, 1375
cod. civ.).
Proprio il termine
trasparenza
comprende il contenimento del
potere di predisposizione del
contratto che il contraente più
forte (il banchiere) si
attribuisce attraverso il
preconfezionamento di contratti
di massa (come quello di mutuo).
TRASPARENZA significa equilibrio
tra i contraenti e la buona fede
oggettiva: la trasparenza è
definita come quella costituita
dall’affermazione del diritto ad
un flusso d’informazioni
sull’esecuzione del contratto
che deve raggiungere il
cittadino consumatore e il
principio dell’equilibrio
contrattuale sia nel
senso fattuale,
ossia quello relativo al costo
che non deve essere eccessivo
come stabilito dalle norme
sull’usura; sia nel
senso formale,
ossia quello relativo
all’equilibrio dei diritti e
degli obblighi.
Anche i contratti di mutuo a
tasso fisso, i tassi nominali,
indicati sul contratto, devono
coincidere coi TASSI EFFETTIVI
da calcolarsi con la formula
contenuta nelle istruzioni
emanate dalla Banca d’Italia.
Quando si contrattano le
condizioni di un mutuo – ossia
il suo “prezzo” – le trattative
riguardano la misura degli
interessi e MAI il piano
d’ammortamento che è solitamente
inserito solo nella fase di
formalizzazione del contratto
innanzi al notaio.
Il principio della buona fede
contrattuale e degli elementi
che consentono la piena
consapevolezza e la conseguente
libera determinazione delle
parti nel sottoscrivere gli
impegni contrattuali implica nel
caso della loro violazione il
risarcimento del danno
derivante, MA il problema è
ancora più grave, giacché
riguarda anche la formazione
stessa del contratto di mutuo
con particolare riferimento
all’accordo tra le parti.
Infatti, la banca propone,
stabilisce e conviene la misura
del tasso d’interesse, MA questa
è una specificazione che è
meno che indicativa
di quanto la banca intenda
attualmente essere retribuita
per la sua prestazione: in
realtà il consumatore intende
remunerare la prestazione di
denaro effettuata dal mutuante
con il tasso pattuito ai sensi
dell’art 1284 cod. civ.
riportato nel piano.
Di conseguenza, manca il
requisito fondamentale del
consenso e dell’accordo tra le
parti e, ai sensi dell’art. 1418
cod. civ., la violazione delle
disposizioni imperative
contenute negli artt. 1325 e
1326 cod. civ. determina che la
pattuizione dell’interesse ultra
legale ex art. 1284 cod. civ.
risulti NULLA:
si applicherà quindi per il
calcolo degli interessi solo
quello legale!