ContaTTI Info
an image
Studio Legale Morini
Avv. Mario Umberto Morini
Via Alessandro Arnaboldi 10
20149 Milano (MI)

Tel. 02/36521160
Fax 02/70039888
Cell. 347/8174418
Skype morini1962

Email: studiolegale@avvocatomorini.it

Diritto Bancario

Facciamo tutto il necessario sia in sede stragiudiziale sia in quella contenziosa per tentare di salvare la tua casa, i tuoi risparmi e la tua dignità di persona dalla rapacità e dalla voracità del sistema bancario italiano.
* Due sono le fasi operative: quella stragiudiziale, ossia prima di qualsiasi procedura esecutiva e quella giudiziale, ossia quando la banca ha già agito legalmente contro di voi.
* In entrambi i casi, solo dopo avere ricevuto l'incarico scritto come per legge, studiamo la procedura e verifichiamo insieme a voi la strategia e la soluzione praticabile secondo le vostre capacità finanziarie ed economiche.
* In seguito ci rivolgiamo alla banca in sede stragiudiziale per verificare se sia possibile a condizioni accettabili per entrambe le parti una soluzione transattiva che possa salvare i vostri diritti permettendovi di pagare "il giusto".
* In caso di contenzioso con la banca, agiamo in giudizio nei modi previsti dalla legge per arginare, rallentare la procedura esecutiva della banca: ovviamente in simile caso è importante tenere conto dello stadio raggiunto dalla procedura esecutiva iniziata dall'istituto bancario.
Siamo al tuo fianco per tutelare i tuoi diritti costituzionali, la tua proprietà, i tuoi risparmi e la tua famiglia!
 

I Tuoi Diritti

Qui puoi leggere quali sono i tuoi diritti sanciti dalla costituzione e dalla legge italiana.
Spetta a voi farli valere, rifiutando la loro violazione e combattendo per l'affermazione dei vostri diritti!
Solitamente il comportamento della banca viola i diritti costituzionali del cittadino consumatore con particolare riferimento all’articolo 2; articolo 3; articolo 41 commi 2 e 3; articolo 42 comma 2 ed articolo 47 della Costituzione.
Infatti, il combinato disposto degli articoli summenzionati determina chiaramente un obbligo in carico alla Repubblica di favorire l’accesso alla proprietà privata e alla abitazione da parte dei cittadini e l’uso sociale della proprietà e, al tempo stesso, la Costituzione, nel dichiarare la funzione sociale del risparmio, determina il diritto all’abitazione per tutti i cittadini e al suo acquisto mediante l’equo accesso al credito (mutuo).
Spesso la condotta della banca nega il diritto al risparmio, all’abitazione e ad un’esistenza libera ed onesta ad un’intera famiglia,
rendendone impossibile l’esistenza.
Il rapporto che s’instaura tra la banca ed il mutuatario consumatore deve essere ricostruito e valutato sempre e solamente nella logica del
principio costituzionale della solidarietà sociale che è il limite esterno d’ogni diritto, impedendone ogni abuso.
Questi principi costituzionali, applicati al contratto di determinano
“integralmente il contenuto o gli effetti in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente” del contratto di mutuo (Cfr. Cass. 20.4.1994 n, 3775, in Corriere Giuridico, 1994, p. 566).
La banca NON può esercitare la sua azione contro il cittadino con estrema discrezionalità perché la sua azione trova un LIMITE nel palese contrasto
con l’utilità sociale e con l’esigenza di tutela delle libertà costituzionali garantite nel rispetto del dovere inderogabile di solidarietà (Cfr. Articoli 2, 3, 41 comma 2 della Costituzione) che circoscrivono ogni posizione soggettiva vietandone l’abuso (Cfr. Cass. 20.4.1994 n, 3775 in Corriere Giuridico, 1994, p. 566).
Questa affermazione sottende che nella composizione d’interessi in conflitto nell’esecuzione di un contratto di mutuo questo deve essere ricostruito
sul dovere di correttezza professionale e della buona fede e NON sui MERI DATI DI FATTO FORMALI!
Il dovere di correttezza e di buona fede professionale si giustifica in virtù degli Articoli 2, 3, 41 comma 2 della Costituzione i quali “
autorizzano l’interprete a rivedere i concetti di diritto soggettivo e di rapporto giuridico che hanno come premesse i principi dell’uguaglianza formale” dell’ordinamento (Cfr. Trib. Roma, 9/8/2002).

Come Difendersi

Come in tutte le cose più gravi della vita, quando affrontate un contenzioso bancario è assolutamente necessario agire subito, nel più breve tempo possibile: più si attende peggio è!
Più si perde tempo prezioso più la banca potrà portarvi via la vostra casa, rovinando così la vostra vita! Di seguito vi esponiamo sinteticamente quello che può succedervi.
Quando inizia il contenzioso con la banca, di norma, la pratica è affidata ad un istituto specializzato per il recupero del credito.
In questa fase si può tentare un negoziato per una soluzione stragiudiziale del contenzioso; tuttavia non sempre però la banca accetta di trattare perché ciò dipende dalle singole scelte imprenditoriali dell'istituto di credito.
In seguito la banca incarica un avvocato per iniziare il recupero coattivo del credito (decreto ingiuntivo) per mezzo del quale la banca può iniziare la procedura di pignoramento ossia procedere all'esproprio dei vostri beni e della vostra casa!
In questo caso dovete rivolgervi ad un avvocato specialista in diritto bancario per fare opposizione nei termini di legge.
Se i termini sono scaduti o se la procedura esecutiva è già iniziata, si può comunque sempre tentare di intervenire giudiziariamente per salvare il salvabile! Ovviamente tutto dipende dallo stato di avanzamento della procedura esecutiva.
IN OGNI CASO, non perdete fiducia, SCRIVETE SUBITO a: studiolegale@avvocatomorini.it

 Che cos'è un Mutuo

Di seguito potrete leggere delle brevi considerazioni in materia di contratto di mutuo, sulla qualificazione del contratto, sul metodo di calcolo del mutuo e soprattutto sulla pattuizione del prezzo del denaro, ossia la determinazione del tasso d'interesse.
La banca usa molto spesso in modo improprio od arbitrario il proprio diritto di credito, violando così il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto di MUTUO in suo capo come previsto dalla legge.
Infatti, l’esercizio di un qualsiasi diritto come quello di credito da mutuo ha SEMPRE un limite INSORMONTABILE nel dovere di non ledere gli interessi altrui al di fuori dei limiti della legittima tutela dell’interesse proprio e, di conseguenza,
se ciò non fosse possibile, ne resterebbe spianata la strada per giustificare i comportamenti arbitrari del banchiere.
Il contratto di mutuo è regolato dagli artt. 1813 e 1814 cod. civ e, per gli aspetti legati alla corresponsione degli interessi, dagli artt. 820, 1815, 1193, 1194, 1283 e 1284 del cod. civ., oltre che dalle norme e le leggi speciali.
Queste norme riguardano
il calcolo del tasso d’interesse e della sua base di calcolo; ci sono, infatti, moltissimi metodi per la definizione di un piano d’ammortamento di un mutuo per un tasso ultralegale.
Per tasso ultralegale s’intende quel valore costo del denaro superiore al tasso legale fissato dalla legge che deve essere fissato per iscritto cosa che avviene nell’atto della stipula di un contratto di mutuo.
Chi scrive pensa che la pattuizione degli interessi ultralegali deve soddisfare la
norma imperativa prevista dall’art. 1284 cod. civ., e DEVE concernere ed estrinsecare il tasso effettivamente praticato dalla banca mediante la conoscenza del quale i clienti possono “concretamente” capire a quali condizioni obbligarsi.
Il diritto stabilito per il creditore ex art. 1284 cod. civ. rispetto all’imputazione del rimborso del credito NON in ogni caso può trasformarsi nel diritto della banca d’usare degli artifici per incrementare il tasso d’interesse pattuito ai sensi dell’articolo 1284 cod. civ., ossia la remunerazione del capitale prestato.
Il banchiere dovrebbe esplicitare al cittadino consumatore
il costo effettivo del denaro prestato sotto forma di TASSO EFFETTIVO.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza sull'art. 1284 cod. civ., il tasso ultra legale pattuito ed esplicitato sul contratto di mutuo deve essere il TASSO EFFETTIVO.
Il contratto di mutuo deve qualificarsi giuridicamente ai sensi della normativa sulla trasparenza e a quella sull’usura il tutto inquadrato nelle regole di buona fede (articoli 1175, 1337, 1366, 1375 cod. civ.).
Proprio il termine
trasparenza comprende il contenimento del potere di predisposizione del contratto che il contraente più forte (il banchiere) si attribuisce attraverso il preconfezionamento di contratti di massa (come quello di mutuo).
TRASPARENZA significa equilibrio tra i contraenti e la buona fede oggettiva: la trasparenza è definita come quella costituita dall’affermazione del diritto ad un flusso d’informazioni sull’esecuzione del contratto che deve raggiungere il cittadino consumatore e il principio dell’equilibrio contrattuale sia nel
senso fattuale, ossia quello relativo al costo che non deve essere eccessivo come stabilito dalle norme sull’usura; sia nel senso formale, ossia quello relativo all’equilibrio dei diritti e degli obblighi.
Anche i contratti di mutuo a tasso fisso, i tassi nominali, indicati sul contratto, devono coincidere coi TASSI EFFETTIVI da calcolarsi con la formula contenuta nelle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
Quando si contrattano le condizioni di un mutuo – ossia il suo “prezzo” – le trattative riguardano la misura degli interessi e MAI il piano d’ammortamento che è solitamente inserito solo nella fase di formalizzazione del contratto innanzi al notaio.
Il principio della buona fede contrattuale e degli elementi che consentono la piena consapevolezza e la conseguente libera determinazione delle parti nel sottoscrivere gli impegni contrattuali implica nel caso della loro violazione il risarcimento del danno derivante, MA il problema è ancora più grave, giacché riguarda anche la formazione stessa del contratto di mutuo con particolare riferimento all’accordo tra le parti.
Infatti, la banca propone, stabilisce e conviene la misura del tasso d’interesse, MA questa è una specificazione che è
meno che indicativa di quanto la banca intenda attualmente essere retribuita per la sua prestazione: in realtà il consumatore intende remunerare la prestazione di denaro effettuata dal mutuante con il tasso pattuito ai sensi dell’art 1284 cod. civ. riportato nel piano.
Di conseguenza, manca il requisito fondamentale del consenso e dell’accordo tra le parti e, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., la violazione delle disposizioni imperative contenute negli artt. 1325 e 1326 cod. civ. determina che la pattuizione dell’interesse ultra legale ex art. 1284 cod. civ. risulti NULLA:
si applicherà quindi per il calcolo degli interessi solo quello legale!